Sez. U, Sentenza n. 24 del 03/12/1996 Cc. (dep. 21/01/1997) Rv. 206465 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Provvedimenti relativi alla facoltà della persona sottoposta alla misura di allontanarsi dal luogo di arresto - Impugnazione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello "status libertatis").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)