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Sez. 5, Sentenza n. 4351 del 06/03/1975 Ud. (dep. 21/04/1975) Rv. 129860 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - INVIO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA DELLA RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE - PROVA DELLA MANCATA O RITARDATA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - ONERE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1975-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129860-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - INVIO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA DELLA RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE - PROVA DELLA MANCATA O RITARDATA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - ONERE DELL'IMPUTATO.*

Anche dopo la sentenza 27 aprile - 4 maggio 1972, n 77, della Corte costituzionale, la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto notificatogli ai sensi dell'art 169, comma quinto, cod proc pen, e regolarmente data con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della citata norma limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziche alla data di ricezione, ma non anche nella parte in cui non prevede che l'inoltro dell'avviso sia fatto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anziche con raccomandata semplice. Conseguentemente, in caso di contestazione sulla decorrenza dei termini, spettera all'interessato dimostrare che la predetta comunicazione sia giunta in ritardo o non sia giunta affatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)