Sez. 2, Sentenza n. 654 del 20/10/1980 Ud. (dep. 31/01/1981) Rv. 147477 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO - ALLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA DI COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - PROVA - AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO - ALLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA DI COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - PROVA - AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITA.*
La notificazione per deposito nella casa comunale deve intendersi perfezionata non gia alla data di spedizione, ma a quella della ricezione della lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da comunicazione dell'avvenuto deposito. Ne consegue la necessita dell'allegazione agli Atti dell'avviso di ricevimento della lettera, al fine di consentire la verifica della ritualita della notificazione che, in difetto di simile prova, deve ritenersi invalida. (Conf mass n 129738, mass n 137484, mass n 145159, contra, nel senso che non e necessaria l'allegazione dell'avviso di ricevimento, mass n 129860, mass n 134405, mass n 140768, mass n 145159).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)