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Sez. 1, Sentenza n. 26204 del 22/11/2013 (Rv. 629005 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Genitori stranieri - Mancata previsione obbligatoria di un interprete di ufficio o di un mediatore culturale - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629005-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità del minore ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di genitori stranieri, la partecipazione obbligatoria di un interprete o di un mediatore culturale, in quanto la necessità costituzionale e convenzionale della difesa tecnica in favore dei genitori, prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983, unita alla prescrizione normativa della nomina di un interprete nell'ipotesi di non comprensione e conoscenza della lingua italiana (art. 122 cod. proc. civ.) e alla facoltà del giudice di richiedere un'indagine tecnica per integrare, mediante contributi provenienti da diverse discipline, gli elementi di giudizio necessari, con possibilità di nominare consulenti di parte, escludono qualsiasi "vulnus" al diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 02/03/2003 num. 77, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)