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Sez. 3, Sentenza n. 3071 del 26/10/1962 (Rv. 254532 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO STABILITO IN TARIFFA - CAUSE DI PARTICOLARE IMPORTANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254532-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO STABILITO IN TARIFFA - CAUSE DI PARTICOLARE IMPORTANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 5, capoverso, del DM 28 febbraio 1958, il giudice puo liquidare gli onorari di avvocato e procuratore oltre al limite massimo stabilito in tariffa, sino a raddoppiarli, nelle cause che ritenga di particolare importanza. L'apprezzamento sull'importanza della causa all'anzidetto fine, attenendo al merito, non e sindacabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)