Sez. 3, Sentenza n. 3071 del 26/10/1962 (Rv. 254532 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO STABILITO IN TARIFFA - CAUSE DI PARTICOLARE IMPORTANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO STABILITO IN TARIFFA - CAUSE DI PARTICOLARE IMPORTANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma dell'art 5, capoverso, del DM 28 febbraio 1958, il giudice puo liquidare gli onorari di avvocato e procuratore oltre al limite massimo stabilito in tariffa, sino a raddoppiarli, nelle cause che ritenga di particolare importanza. L'apprezzamento sull'importanza della causa all'anzidetto fine, attenendo al merito, non e sindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)