Sez. 2, Sentenza n. 16749 del 09/08/2005 (Rv. 584171 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Onorari di avvocato - Liquidazione - Tariffa - Superamento del limite massimo - Pronunzia secondo equità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di compensi per prestazioni professionali, l'inosservanza dei massimi tariffari non costituisce violazione impugnabile con ricorso per cassazione di sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità, sempre che tale giudice indichi il diverso criterio adottato per discostarsi dai limiti posti dalle tariffe, e le ragioni per le quali ritiene che il relativo superamento non contrasti con i principi sottesi all'adozione ed al contenuto delle tabelle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)