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Sez. 1, Sentenza n. 3807 del 04/06/1983 (Rv. 428729 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO SECONDO LE NORME DEL DIRITTO NAZIONALE - CONSEGUENTI DIVIETI O LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI DI UN'IMPRESA CON SEDE IN ALTRO STATO DEL MERCATO COMUNE, RECANTI LO STESSO MARCHIO - INCOMPATIBILITÀ CON LE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI - CESSIONE DI UN MARCHIO PER IL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI UN'IMPRESA DI UN PAESE TERZO AD UN'IMPRESA DI UNO STATO MEMBRO - IMPEDIMENTO ALL'IMPORTAZIONE DI BENI PRODOTTI DAL CEDENTE CON LO STESSO MARCHIO - DIRITTO DEL CESSIONARIO - ESTENSIONE AI PRODOTTI DA QUEST'ULTIMO O COL SUO CONSENSO GIÀ ESPORTATI CON LO STESSO MARCHIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428729-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO SECONDO LE NORME DEL DIRITTO NAZIONALE - CONSEGUENTI DIVIETI O LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI DI UN'IMPRESA CON SEDE IN ALTRO STATO DEL MERCATO COMUNE, RECANTI LO STESSO MARCHIO - INCOMPATIBILITÀ CON LE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI - CESSIONE DI UN MARCHIO PER IL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI UN'IMPRESA DI UN PAESE TERZO AD UN'IMPRESA DI UNO STATO MEMBRO - IMPEDIMENTO ALL'IMPORTAZIONE DI BENI PRODOTTI DAL CEDENTE CON LO STESSO MARCHIO - DIRITTO DEL CESSIONARIO - ESTENSIONE AI PRODOTTI DA QUEST'ULTIMO O COL SUO CONSENSO GIÀ ESPORTATI CON LO STESSO MARCHIO - ESCLUSIONE.*

Per il necessario coordinamento tra il principio della libera circolazione delle merci nel mercato comune (art. 85 del trattato della CEE), e tutela della proprietà industriale e commerciale (art. 36 dello stesso trattato), secondo l'interpretazione data alle citate norme dalla sentenza della Corte di giustizia della comunità del 18 febbraio 1971 (in causa 40/70), il diritto all'uso esclusivo del marchio, secondo le norme del diritto nazionale, con i conseguenti divieti o limitazioni che può comportare all'importazione di merci di un'impresa avente Sede in un altro stato membro, legittimamente recanti, in base alle norme di questo stato, lo stesso marchio, non può ritenersi incompatibile con le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei beni, quando costituisca esclusivamente l'effetto tipico e caratteristico inerente alla stessa titolarità del diritto sul marchio, sussistendo la detta incompatibilità solo quando quei divieti o limitazioni costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o di dissimulata restrizione del commercio tra gli stati membri, per effetto di pratiche o di intese che, anche se non volontariamente preordinate a tale scopo, abbiano come risultato di impedire, restringere o falsare il gioco della libera concorrenza all'interno del mercato comune. Tra le intese vietate non può farsi rientrare la cessione definitiva e incondizionata di un marchio per il territorio nazionale da parte di un'impresa di un Paese terzo ad un'impresa di uno stato membro (sempre che non residui alcuna interdipendenza giuridica ed economica tra le due imprese, e che non siano realizzate altre intese o cessioni parallele dello stesso marchio in altri paesi della comunità, in modo da costituire dei compartimenti stagni nei singoli ordinamenti interni), con la conseguenza che in tale ipotesi al cessionario è consentito impedire l'importazione di beni prodotti dal cedente con lo stesso marchio, anche se introdotti attraverso licenziatari di altri paesi della comunità, rimanendogli solo inibito di opporsi alla reimportazione di prodotti da lui precedentemente esportati o con il suo consenso. (V 58/80 Corte CEE; (V 119/75 Corte CEE; (V 51/75 Corte CEE).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2573, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 36, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)