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Sez. 1, Sentenza n. 13938 del 13/12/1999 (Rv. 532092 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - IN GENERE | Prodotti provenienti da paesi extracomunitari - Registrazione del marchio in ambito comunitario - Successiva importazione e messa in commercio in Italia da parte di terzi - Illegittimità.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532092-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - IN GENERE

Il principio della cosiddetta "territorialità" di cui all'articolo 1 della legge marchi comporta, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (vedi CGCE, 17/10/1990, Hag 2; CGCE, 22/6/1994, Ideal Standard), che un prodotto, pur potendo essere considerato originale in un paese, può non essere tale in un altro in cui un diverso soggetto abbia validamente registrato detto marchio; pertanto, il diritto di marchio, registrato in Italia a seguito di cessione da parte dell'impresa extracomunitaria che ne sia titolare, è opponibile "erga omnes" (nella specie, un imprenditore che aveva commercializzato prodotti extracomunitari - cuscinetti a sfera di produzione cinese - utilizzando il marchio non registrato TAM, chiedeva l'accertamento del suo diritto a continuare ad usare del marchio; in applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato il diritto del titolare del marchio registrato di opporsi alla importazione e commercializzazione dei prodotti TAM da parte di terzi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)