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Sez. 6, Sentenza n. 19127 del 21/03/2018 Cc. (dep. 03/05/2018) Rv. 273271 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Opposzione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Udienza camerale - Rigetto della richiesta - Imputazione coatta disposta dal giudice per le indagini preliminari in accoglimento della richiesta del pubblico ministero di udienza - Atto abnorme - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273271-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Non costituisce atto abnorme, ne è in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in accoglimento della mutata richiesta formulata dal pubblico ministero di udienza, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, la nuova richiesta del pubblico ministero configura, di fatto, una revoca della originaria richiesta di archiviazione per cui, in assenza di una specifica istanza di restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero al fine di modificare richiesta, il giudice per le indagini preliminari si limita ad esercitare un potere conferitogli dalla legge processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)