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Sez. 6, Sentenza n. 41233 del 24/10/2007 Cc. (dep. 08/11/2007) Rv. 237671 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Determinazione della pena - Reato aggravato di cui all'art. 416 bis commi secondo, quarto e sesto cod. pen. - Applicabilità dell'art. 63, comma quarto cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237671-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare in caso di contestazione del reato di promozione di associazione armata di tipo mafioso avente a oggetto il finanziamento delle attività economiche da assumere o controllare con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (art. 416 bis, commi secondo, quarto e sesto, cod. pen.), il calcolo della pena, comprensiva delle tre circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 416 bis, deve farsi, come richiesto dall'art. 278 cod.proc.pen., secondo il criterio stabilito dalla norma stessa e non già secondo quello previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen., in quanto l'art. 416 bis cod. pen. si pone come norma speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)