Sez. 1, Sentenza n. 11981 del 07/11/1995 Ud. (dep. 05/12/1995) Rv. 203047 - 01
Sentenza penale - Condanna - Benefici | Omessa pronuncia del giudice nell'applicazione dell'indulto - Nullità - Esclusione - Ragioni - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Sentenza penale - Condanna - Benefici
La mancata applicazione dell'indulto, quando in sede di giudizio non sia negato al prevenuto il diritto a goderne e non ci sia omissione dell'interessato, non determina alcuna nullità né alcuna conseguenza negativa per il condannato, in quanto il beneficio può essere applicato in sede esecutiva e la sua mancata precisione nella sentenza di condanna è connotata comunque da essenziale provvisorietà, quindi non è impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)