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Sez. 1, Sentenza n. 2261 del 14/05/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261894 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Sentenza penale - Condanna - Benefici - Omessa pronuncia del giudice sull'applicazione dell'indulto - Nullità - Esclusione - Ragioni - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261894-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)