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Sez. 5, Sentenza n. 95 del 12/11/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119796 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - ORDINANZA - PREGIUDIZIALE PENALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1971-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119796-01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - ORDINANZA - PREGIUDIZIALE PENALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CALUNNIA.*

La sospensione del procedimento postula che il procedimento penale di cui si assume la pregiudizialita sia stato regolarmente instaurato, e, in secondo luogo, che tra lo stesso e il procedimento principale esista un rapporto di intima correlazione tale che, nella pendenza dei due procedimenti, la definizione di uno di essi si presenta come il presupposto logico giuridico per la definizione del secondo. E tale, ad esempio, il caso previsto dall'art 368 cpv primo e secondo cod pen, il quale prevede un notevole aggravamento di pena pel delitto di calunnia, se dal fatto deriva alla persona offesa una condanna alla pena della reclusione superiore ad una determinata misura. Normalmente, pero, la facolta di sospendere il procedimento e demandata al potere discrezionale del giudice, il quale del suo convincimento deve fornire adeguata motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)