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Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 23/11/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168373 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - REQUISITI - NOZIONE DI PREGIUDIZIALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168373-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - REQUISITI - NOZIONE DI PREGIUDIZIALITÀ.*

La sospensione del procedimento, ex art. 18 cod. proc. pen., postula l'esistenza di due requisiti, uno di Forma e l'altro di sostanza: che il procedimento penale di cui si assume la pregiudizialità sia stato instaurato e che tra il procedimento principale e quello pregiudiziale sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, inteso nel senso che il primo deve essere strettamente legato allo altro da un rapporto di dipendenza tale da rendere impossibile lo esame della questione da risolvere senza la previa risoluzione della questione oggetto del procedimento pregiudiziale. (Conf mass n 119796; (Conf mass n 158897; (Conf mass n 160761; (Conf mass n 165900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)