Sez. L, Sentenza n. 2931 del 20/06/1989 (Rv. 463135 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI DEI VARI PROFESSIONISTI SUCCEDUTISI NELLA DIFESA DELLA PARTE VITTORIOSA - RILEVANZA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO DI DETTE PRESTAZIONI E DI LIQUIDARE ADEGUATAMENTE LE SPESE - INTERESSE A DOLERSENE DELLA MEDESIMA PARTE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI DEI VARI PROFESSIONISTI SUCCEDUTISI NELLA DIFESA DELLA PARTE VITTORIOSA - RILEVANZA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO DI DETTE PRESTAZIONI E DI LIQUIDARE ADEGUATAMENTE LE SPESE - INTERESSE A DOLERSENE DELLA MEDESIMA PARTE - SUSSISTENZA.*
La norma dell'art. 93, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore "in favore suo e degli altri difensori", impone al giudice di considerare e liquidare - salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione - lo intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa, la quale ha interesse a dolersi della violazione dello Obbligo predetto e dell'inadeguata liquidazione delle spese, essendo esposta al rischio che il difensore (la cui opera sia stata liquidata in misura insufficiente o sia stata del tutto trascurata) ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente. (V 1441/82, mass n 419271).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)