Sez. L, Sentenza n. 1441 del 06/03/1982 (Rv. 419271 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA - LIMITI - DELLA PARTE RAPPRESENTATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE - DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA - LIMITI - DELLA PARTE RAPPRESENTATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
La parte rappresentata, mentre non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia respinto o omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal suo difensore, che al riguardo è l'unico legittimato a proporre impugnazione, è invece legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione per quanto concerne l'entità degli importi liquidati, essendo esposta al rischio che il difensore distrattario ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)