Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 06/07/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177507 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - RINVIO IN APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - PROCEDIMENTI IN GRADI DIVERSI PER LO STESSO REATO - RIUNIONE - NULLITÀ - NATURA DELLA NULLITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - RINVIO IN APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - PROCEDIMENTI IN GRADI DIVERSI PER LO STESSO REATO - RIUNIONE - NULLITÀ - NATURA DELLA NULLITÀ.*
La limitazione al solo giudizio di rinvio in primo grado della facoltà di disporre la riunione dei procedimenti per lo stesso reato non è sancita a pena di nullità assoluta e insanabile. Ne consegue che, sempreché non siano state violate le Disposizioni che riguardano la capacità e la Costituzione del giudice, la iniziativa processuale del P.m. oppure la citazione dell'imputato e la presenza del difensore nel dibattimento, la nullità della ordinanza con la quale viene disposta, nel giudizio di rinvio in grado di appello, la riunione di procedimenti per lo stesso reato non può essere fatta valere ove all'ordinanza stessa si sia prestata acquiescenza. (V mass n 162950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)