Sez. 1, Sentenza n. 1969 del 24/11/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162950 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONDIZIONI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONDIZIONI.*
La riunione dei procedimenti non solo è espressamente prevista esclusivamente per i giudizi di primo, di secondo grado e con limitazioni per quello di rinvio, dopo l'annullamento, ma comporta una valutazione di merito incompatibile con il giudizio di legittimità. (V mass n 158072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)