Sez. 1, Sentenza n. 7315 del 22/12/1999 Cc. (dep. 10/02/2000) Rv. 215237 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Casi - Padre esercente la potestà su prole infradecenne convivente e bisognosa di assistenza - Condizioni per la concessione - Previa necessità di richiedere l'intervento delle strutture pubbliche - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Al fine della concessione della detenzione domiciliare nell'ipotesi prevista dall'art. 47-ter, comma primo, lett. b)- della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), per il padre esercente la potestà su prole di età inferiore ai dieci anni, convivente e bisognevole di assistenza, non sussiste l'obbligo di richiedere necessariamente il supporto di strutture pubbliche competenti per far fronte alla cura del minore, cui non possa provvedere la madre impegnata in attività lavorativa. (Fattispecie relativa alla necessità del condannato di sopperire con continuità al bisogno del figlio piccolo, affetto da patologia congenita alle mani e necessitato, pertanto, a ricevere stimolazioni frequenti e ripetute). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)