Sez. 2, Sentenza n. 1719 del 23/07/1965 (Rv. 313256 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - LICENZIAMENTO - AGENTE ESONERATO - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA - DIRITTO DI PREFERENZA PER LA RIASSUNZIONE - PERDITA.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - LICENZIAMENTO - AGENTE ESONERATO - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA - DIRITTO DI PREFERENZA PER LA RIASSUNZIONE - PERDITA.*
L'agente esonerato, che intende conservare un diritto di preferenza per la riassunzione, deve rifiutare l'indennita entro due mesi dalla notifica del licenziamento, a norma dell'ultimo comma dell'art.26 del RD 8.1.1931 n.148. Se invece l'agente accetta l'indennita, egli accetta la risoluzione definitiva del rapportò ne puo distinguersi il caso in cui il provvedimento di esonero sia legittimo da quello in cui sia illegittimo. Il mancato rifiuto dell'indennita non puo lasciare adito ad azioni per ristabilire il rapporto di lavoro risoluto, avendo la legge inteso troncare definitivamente eventuali cause di litigi, anziche conservarne la possibilita, riaprendo la discussione sull'illegittimita del licenziamento. (V. 113/42, 2306/42, 3418/35).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)