Sez. L, Sentenza n. 2357 del 31/03/1983 (Rv. 427215 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Il principio della non decorrenza della prescrizione di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 5 e 2956 n. 1 cod. civ. in pendenza del rapporto di lavoro non opera relativamente ai rapporti caratterizzati da stabilità e cioè da una disciplina che sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, disciplina che può ritenersi dettata dalla legge n. 300 del 1970 con la conseguenza che, relativamente ai rapporti cui è applicabile la legge stessa, la prescrizione comincia a decorrere, pur in pendenza dei rapporti medesimi, dalla data di entrata in vigore di tale legge. (Conf 3308/82, mass n 421275; (Conf 2463/81, mass n 313256; (Conf 4568/80, mass n 408405; (Conf 2613/79, mass n 398941; (Conf 2885/78, mass n 392316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)