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Sez. L, Sentenza n. 1209 del 29/04/1974 (Rv. 369261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - FONDI DI PREVIDENZA - FUNZIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - SOSTITUZIONE CON UN PARTICOLARE RAPPORTO DI CARATTERE ASSICURATIVO - OBBLIGATO PRINCIPALE - DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - FONDI DI PREVIDENZA - FUNZIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - SOSTITUZIONE CON UN PARTICOLARE RAPPORTO DI CARATTERE ASSICURATIVO - OBBLIGATO PRINCIPALE - DATORE DI LAVORO.*

Pur nell'ambito di applicazione della particolare disciplina del trattamento di fine rapporto del personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo, il datore di lavoro (istituto nazionale di gestione delle imposte di consumo) e sempre il principale obbligato nei confronti del lavoratore, anche se il legislatore con l'istituzione del fondo di previdenza di cui al RD n 1863 del 1939 abbia sostituito all'Obbligo dell'indennita di anzianita a carico del datore di lavoro un particolare rapporto con enti pubblici di carattere assicurativo. (V 190'73, mass n 361986).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)