Sez. 2, Sentenza n. 190 del 19/01/1973 (Rv. 361986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - AZIENDE DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA DI ANZIANITA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ISTITUZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA - FUNZIONE DI GARANZIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - AZIENDE DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA DI ANZIANITA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ISTITUZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA - FUNZIONE DI GARANZIA.*
Il contratto collettivo per il personale dipendente dalle aziende delle imposte di consumo, nello stabilire che nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le norme del codice civile, quelle del regolamento per la previdenza approvato con RD 20 ottobre 1939, n 1863, e successive modificazioni, e quelle della legge 4 febbraio 1963, n 156, richiama soprattutto la norma dell'art 2120 cod civ, la quale pone a carico del datore di lavoro l'Obbligo di corrispondere la indennita di fine rapporto. Il datore di lavoro e sempre il principale obbligato nei confronti del lavoratore, anche se il legislatore, con la istituzione del fondo di previdenza di cui al RD n 1863 del 1939, ha sostituito, all'Obbligo della indennita di anzianita a carico del datore di lavoro, un particolare rapporto con enti pubblici che vi provvedono mediante un tipico negozio di Assicurazione. Quest'ultimo negozio, per quel che riguarda la indennita di anzianita, ha invero, sostanzialmente funzione di garanzia, che non toglie al datore di lavoro la sua veste di obbligato principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)