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Sez. L, Ordinanza n. 19944 del 15/06/2026 (Rv. 679443-01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - Figure del direttore e del responsabile di esercizio - Obbligo di reperibilità - Sussistenza - Diritto a compenso per reperibilità - Ragioni - Condizioni - Determinazione del compenso - Anche in via equitativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679443-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore e sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava un obbligo di reperibilità nei periodi di funzionamento del servizio - ovvero, per il caso di temporanea assenza o impedimento, di nominare un sostituto di fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti - a fronte del quale spetta il diritto alla retribuzione per l'ulteriore tempo lavorato o, qualora esso non si traduca in effettiva prestazione lavorativa, un compenso che va riconosciuto in virtù del principio di corrispettività ex art. 2094 c.c., tenuto conto dell'utilità che la reperibilità garantisce al datore di lavoro, della sua durata e della sua penosità per il lavoratore, variabile in relazione alla natura feriale o festiva dei giorni nei quali è garantita, e che va determinato, se non stabilito dal contratto individuale o da quello collettivo, dal giudice nell'esercizio del potere di cui all'art. 2099, comma 2, c.c., anche secondo equità ex art. 1374 c.c.

Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 com. 2, Cod. Civ. art. 1374, Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 91, DM Trasporti 18/02/2011 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)