Sez. L, Sentenza n. 810 del 15/01/2013 (Rv. 624807 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 46, comma 5, all. 7 del c.c.n.l. dei ferrovieri del 1 gennaio 1990 - Indennità di chiamata - Funzione - Maggiorazione per lavoro straordinario - Differenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di lavoro dei ferrovieri, è correttamente motivata la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 46, comma 5, all. 7 del ccnl di categoria del 1° gennaio 1990, di disciplina dell'indennità di chiamata, ha ritenuto che la funzione degli istituti della reperibilità e della disponibilità sia quella di rendere possibile interventi di carattere eccezionale od occasionale, comunque al di fuori di ciò che era ordinariamente prevedibile, e che la ragione della previsione dell'indennità di chiamata risieda nel fatto che le parti collettive hanno voluto introdurla a compenso di qualcosa di più di ciò che veniva già retribuito con la maggiorazione per lavoro straordinario.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/01/1990 art. 46 com. 5, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)