Sez. 2, Ordinanza n. 778 del 19/01/2012 (Rv. 621200 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - FOGNATURE, LATRINE E SCARICHI | Diramazioni dalla colonna condominiale di scarico - Condutture a servizio dei singoli appartamenti - Proprietà esclusiva - Sussistenza - Raccordo tra la colonna condominiale e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) - Bene condominiale - Configurabilità .
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - FOGNATURE, LATRINE E SCARICHI
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, cod. civ., la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)