Sez. L, Sentenza n. 1971 del 14/03/1985 (Rv. 439876 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - IN GENERE - ESTINZIONE PER MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIRITTI DEL LAVORATORE IN CONSEGUENZA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - IN GENERE - ESTINZIONE PER MUTUO CONSENSO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIRITTI DEL LAVORATORE IN CONSEGUENZA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro - al pari del rapporto scaturente da un qualsiasi contratto - può estinguersi per mutuo consenso allorché il lavoratore ed il datore di lavoro, nell'Esercizio della loro libera Determinazione e perseguendo distinti ma convergenti interessi, si accordino perché il rapporto in corso abbia termine, ed in tale evenienza - che va riscontrata dal giudice del merito con un'indagine che tenga conto delle peculiarità della fattispecie concreta - il lavoratore non può far valere quei diritti che spettano soltanto in conseguenza dell'unilaterale licenziamento. (V 2191/76, mass n 380987; (V 3377/74, mass n 371885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)