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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 24/03/1983 (Rv. 426918 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426918-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il divieto di nuove eccezioni in appello, di cui all'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., riguarda le eccezioni in senso stretto, dirette ad opporre fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere "ex adverso" in giudizio, e non anche, pertanto, le deduzioni difensive, rivolte a sollecitare l'Esercizio da parte del giudice del potere-dovere di riscontrare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti necessari per lo accoglimento della domanda della controparte. (V 5804/81, mass n 416516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)