Sez. L, Sentenza n. 5804 del 03/11/1981 (Rv. 416516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CONCERNENTI QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CONCERNENTI QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Il divieto di nuove eccezioni in grado di appello, sancito, nel nuovo rito del lavoro, dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda solo le eccezioni, processuali e di merito, concernenti questioni non rilevabili di ufficio, e non le semplici difese e contestazioni su fatti che giĆ rientrano nell'ambito della lite fin dal suo sorgere e sulle quali il giudice deve quindi provvedere d'ufficio. (V 2805/80, mass n 406561; (V 4106/79, mass n 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)