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Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015 (Rv. 636202 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI | Consulenza tecnica sull'autografia della sottoscrizione disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti - Potere-dovere del giudice di accertarne l'autenticità con ogni mezzo istruttorio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636202-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI

Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)