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Sez. 2, Sentenza n. 17794 del 06/09/2005 (Rv. 581676 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE | Procedimento di verificazione - Poteri del giudice - Principio di acquisizione della prova - Applicabilità - Conseguenze - Scritture di comparazione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Inidoneità delle scritture di comparazione - Effetti - Inammissibilità dell'istanza di verificazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581676-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE

Poiché, in tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt.214 e 215 cod. proc. civ. ha la funzione di accertare l' autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione; al riguardo l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità, mentre l'inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta si riflette sull'esito dell'istanza di verificazione senza determinarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 218, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)