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Sez. 5, Sentenza n. 8037 del 03/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211637 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Gravità del danno - Criteri di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211637-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione all'importo globale del passivo. (Fattispecie in cui erano stata sottratti beni per un valore di circa sessantaquattro milioni, rappresentanti il quinto del passivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)