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Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 07/03/2007 (Rv. 599899 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione da durata irragionevole del processo - Determinazione di detta durata - Tempi di comunicazione della sentenza alle parti - Specifica deduzione del ricorrente - Verifica da parte del giudice - Necessità - Imputabilità alle parti del lasso di tempo occorso per la comunicazione della sentenza dopo il suo deposito e per la successiva proposizione della impugnazione - Facoltà della parte vittoriosa nel processo presupposto di notificare la sentenza a fini sollecitatori - Mancato esercizio - Conseguenze - Lasso temporale decorso per effetto di detta scelta processuale - Riferibilità alla parte.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599899-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Con riguardo alla determinazione della durata del processo ai fini dell'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, in presenza di una specifica deduzione di parte in tal senso, il giudice dell'equa riparazione deve verificare i tempi di comunicazione della sentenza alle parti, alle quali non può essere imputato il lasso di tempo occorrente per la comunicazione della sentenza da parte dell'ufficio dopo il deposito di essa. Nè è addebitabile ad esse il lasso di tempo occorrente tra detto momento e la proposizione della impugnazione, dovendo, pertanto, il giudice dell'equa riparazione verificare il comportamento del richiedente tra un grado e l'altro del processo presupposto, e scomputare dalla durata complessiva del giudizio solo il lasso di tempo non riconducibile all'esercizio del diritto di difesa, laddove la parte vittoriosa che non eserciti una facoltà, quale quella della notificazione della sentenza a sè favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione della impugnazione non può pretendere che l'intero termine decorso venga addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)