Sez. 1, Sentenza n. 11307 del 10/05/2010 (Rv. 613257 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Determinazione della durata - "Spatium deliberandi" per l'impugnazione della decisione - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno "spatium deliberandi" per l'impugnazione: ne consegue che non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell'atto di impugnazione a richiesta della parte soccombente, potendo la parte vittoriosa porre fine all'incertezza, notificando la sentenza e facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione, mentre solo dopo l'impugnazione del provvedimento emesso si ripropone l'esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)