Sez. L, Sentenza n. 11921 del 07/08/2003 (Rv. 565741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine - Sostituzione di più dipendenti in tempi diversi da parte di unico lavoratore a termine - Disposta con un unico contratto - Necessità del rispetto di un intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l'altra - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratti a termine, non contrasta con la "ratio" e con la lettera della disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, l'assunzione a termine di un lavoratore disposta con un unico contratto allo scopo di sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine, in quanto, non vertendosi in una ipotesi di proroga, non è richiesto il rispetto dell'intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l'altra, previsto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)