Sez. L, Sentenza n. 6419 del 04/05/2002 (Rv. 554118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga del contratto - Condizioni - Imprevedibilità delle esigenze giustificative della proroga - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'esigenza imprevedibile, che vale a giustificare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge n. 230 del 1962, è un evento insuscettibile di essere tenuto in considerazione al momento della conclusione del contratto, alla stregua di una programmazione dell'attività di impresa fondata su criteri di probabilità statistica, con la conseguenza che deve escludersi l'imprevedibilità quando tale evento sia già realizzato, anche se non compiutamente, nel momento in cui viene stipulato il contratto di lavoro temporaneo (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la legittimità della proroga, in relazione alla necessità di sostituire alcuni dipendenti penalmente imputati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sul presupposto che tale situazione era preesistente alla conclusione del contratto a termine successivamente prorogato).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)