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Sez. 3, Sentenza n. 3818 del 30/03/1995 (Rv. 491566 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Obbligo di "sentire" il P.M. previsto dall'art. 154 legge n. 89 del 1913 - Contenuto - Comunicazione del procedimento al P.M. - Necessità - Partecipazione del P.M. all'udienza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491566-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare a carico di notaio, per quanto l'art. 154 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 disponga che il pubblico ministero sia "sentito" all'udienza di comparizione delle parti, è sufficiente che il medesimo sia stato informato del procedimento e quindi sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre non è necessaria la sua effettiva partecipazione all'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)