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Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 03/08/1998 (Rv. 519067 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Obbligo di sentire il PM all'udienza di comparizione - Applicabilità al giudizio d'appello - Configurabilità - Contenuto.
Stato
decisa il 1998-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519067-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare a carico di notaio, per quanto dal combinato disposto degli artt. 154 e 155 ultimo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89 risulti che il pubblico ministero debba essere sentito anche in sede di appello all'udienza di comparizione delle parti, è sufficiente che lo stesso sia stato informato dell'udienza camerale e quindi sia stato messo in grado di parteciparvi mentre non è necessaria la sua effettiva partecipazione all'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)