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Sez. 3, Sentenza n. 162 del 05/01/2005 (Rv. 579132 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Ripetizione da parte dell'impresa designata delle somme versate al danneggiato oltre il massimale - Azione di surroga nei confronti della liquidazione coatta amministrativa per l'intero importo e di regresso nei confronti del responsabile dela danno - Comportamento colpevole dell'impresa designata - Diritto alla ripetizione dell'intera somma - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579132-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione stradale, l'impresa designata per la liquidazione dei danni relativi a veicoli assicurati presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa che - avendo risarcito il danneggiato - agisca in surroga, ai sensi dell'art.29, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, non può ripetere le somme che siano state corrisposte oltre il limite del massimale a causa del ritardo nell'adempimento ascrivibile al suo comportamento colposo; analogo principio va affermato con riferimento all'azione di regresso esercitata dall'impresa designata nei confronti del responsabile del danno, ai sensi dell'art. 29, primo comma, della medesima legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)