Sez. 3, Sentenza n. 3524 del 08/03/2003 (Rv. 561010 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Ripetizione da parte dell'impresa designata delle somme versate al danneggiato oltre il massimale - Azione di surroga nei confronti della liquidazione coatta amministrativa per l'intero importo - Comportamento colpevole dell'impresa designata - Diritto della impresa alla ripetizione dell'intera somma - Configurabilità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante da circolazione stradale, l'impresa designata per la liquidazione dei danni relativi a veicoli assicurati presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che - avendo risarcito il danneggiato - agisca in surroga, ai sensi dell'art. 29 legge 990/1969, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, non può ripetere le somme che siano state corrisposte oltre il limite del massimale a causa del ritardo nell'adempimento ascrivibile al suo comportamento colposo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)