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Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 14/05/2013 (Rv. 626543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari - Ammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto di appello proposto dall'impresa di assicurazione designata dal fondo di garanzia vittime della strada.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nelle cause inscindibili, la tempestiva notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutti; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. (Fattispecie relativa ad appello tempestivamente proposto dall'impresa di assicurazione designata dal fondo di garanzia vittime della strada subentrata alla società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del proprietario - e del conducente - del veicolo danneggiante, ma solo di alcuni dei soggetti danneggiati, che avevano agito a norma dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, applicabile "ratione temporis" nel caso di specie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)