Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 08/02/2011 (Rv. 617273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari - Ammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.(Principio affermato dalla S.C. in materia di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, erroneamente dichiarato improcedibile dalla sentenza impugnata, nonostante lo stesso, notificato tempestivamente al creditore istante, fosse stato successivamente notificato, d'iniziativa della parte reclamante, anche alla curatela fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)