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Sez. L, Sentenza n. 12646 del 17/12/1998 (Rv. 521737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cosiddetta clausola di rientro - Riconducibilità allo schema del contratto a favore di terzi - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, la cosiddetta clausola di rientro, prevista dalle intese fra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (stipulate nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'art. 5 della legge n. 164 del 1975) non è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ. non essendo al riguardo configurabile nel sindacato quell'interesse alla stipulazione "iure proprio" previsto dal primo comma di detto articolo che costituisce il fondamento razionale della disciplina dell'istituto dettata dalla disposizione stessa (in particolare terzo e quarto comma). Ne consegue che la mancata rivendicazione, da parte del lavoratore, dell'attuazione della parte dell'accordo contenente la suddetta clausola non può configurare una rinuncia ad avvalersi del relativo diritto, tanto più che la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sè una volontà abdicativa al diritto stesso, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche che non si prestino, cioè, ad essere interpretate se non come chiara e sicura espressione della volontà di dismettere il diritto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)