Sez. L, Sentenza n. 10073 del 15/10/1990 (Rv. 469456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COSIDDETTA CLAUSOLA DI RIENTRO - RICONDUCIBILITÀ ALLO SCHEMA DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COSIDDETTA CLAUSOLA DI RIENTRO - RICONDUCIBILITÀ ALLO SCHEMA DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
In tema di cassa integrazione guadagni, la cosiddetta clausola di rientro, prevista dalle intese, fra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulate nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'art. 5 della legge 20 novembre 1975 n. 164, non è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ., non essendo al riguardo configurabile nel Sindacato quell'interesse alla stipulazione iure proprio, previsto dal primo comma del detto articolo, che costituisce il fondamento razionale della disciplina dell'istituto dettata dal medesimo articolo (in particolare, terzo e quarto comma). (V 385/90, mass n 464944; (V 385/90, mass n 464945; (V 260/86, mass n 443895).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)