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Sez. 5, Sentenza n. 6585 del 12/03/2008 (Rv. 602743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore - Base imponibile - Determinazione - Riferimento all'intero importo della fideiussione - Necessità - Condanna per un importo inferiore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602743-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del fideiussore del proprio debitore è soggetto ad imposta di registro da calcolarsi sull'intero importo della fideiussione, anche nel caso in cui il credito sia stato azionato in sede monitoria per un importo minore, trovando applicazione il principio dell'autonomia dei singoli negozi, sancito dall'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)