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Sez. 5, Sentenza n. 17899 del 08/09/2005 (Rv. 585479 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Autonomia dei singoli negozi - Art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Tassazione dei singoli atti enunciati - Applicabilità - Conseguenze - Contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti contraenti - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585479-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ne consegue che va assoggettato ad imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale il giudice d'appello della natura accessoria del negozio di fideiussione aveva tratto la conseguenza che la relativa disciplina tributaria fosse attratta nel campo d'applicazione dell'IVA, cui era soggetta l'obbligazione principale).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)