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Sez. L, Sentenza n. 5314 del 16/06/1987 (Rv. 453897 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE DELLA DOMANDA - ESTREMI - ONERE DELLA PROVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453897-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE DELLA DOMANDA - ESTREMI - ONERE DELLA PROVA - OGGETTO.*

In tema di obbligazioni pecuniarie di natura previdenziale, ai fini del risarcimento del "maggior danno" ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'Onere della domanda, che non deve essere inteso secondo criteri di rigoroso formalismo, è adempiuto anche solo con la richiesta del danno da svalutazione e con il riferimento alla norma predetta, mentre l'adempimento dell'Onere della prova non esige particolari allegazioni e specifiche dimostrazioni (come la necessità del ricorso al credito a condizioni onerose o dell'alienazione di beni), potendo utilizzarsi presunzioni desumibili dalle qualità personali del creditore (generalmente rientrante nella categoria dei "modesti consumatori") e dalla natura (previdenziale) del credito. (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)