Sez. L, Sentenza n. 1994 del 24/02/1988 (Rv. 457869 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - RITARDO DELL'ENTE PREVIDENZIALE NELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - INTERESSI DI MORA - SPETTANZA - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DELL'ENTE PREDETTO - ONERE PROBATORIO DEL PENSIONATO - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRESUNZIONI - APPLICABILITÀ - PORTATA - CONSEGUENZE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - RITARDO DELL'ENTE PREVIDENZIALE NELL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - INTERESSI DI MORA - SPETTANZA - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DELL'ENTE PREDETTO - ONERE PROBATORIO DEL PENSIONATO - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRESUNZIONI - APPLICABILITÀ - PORTATA - CONSEGUENZE.*
Il ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento della prestazione pensionistica costituisce fonte di produzione di interessi di mora trattandosi di crediti che sono sia liquidi (dovendo la loro Determinazione esser fatta in base a criteri legali predeterminati e quindi mediante un mero calcolo aritmetico), sia esigibili (essendo la prestazione pensionistica dovuta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa) e sussistendo altresì la mora ex re (art. 1219 n. 2 cod. civ.) per il rifiuto della prestazione da parte dell'ente, cui è equiparato il silenzio protrattosi per 120 giorni dalla presentazione della domanda, secondo il disposto dell'art. 7 legge n. 533 del 1973 applicabile ad ogni settore delle prestazioni pensionistiche. Oltre tali interessi - da calcolarsi al netto, e non già al lordo, delle ritenute fiscali - è dovuta dall'ente previdenziale la liquidazione del maggior danno per effetto della svalutazione monetaria in ragione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (e non già dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile unicamente ai crediti di lavoro), tenendo presente che nessuna particolare allegazione o specifica dimostrazione fa carico sul pensionato, il quale - rientrando nella categoria del modesto consumatore - può avvalersi del criterio presuntivo secondo cui le prestazioni pensionistiche (e simili) sono normalmente utilizzate per il soddisfacimento delle elementari ed immediate esigenze di vita, talché il pregiudizio della svalutazione monetaria può essere presuntivamente determinato alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo. (V 5314/87, mass n 453897; (V 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)