Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 29/07/1971 (Rv. 353589 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - RAPPORTI CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - SOGGETTI LEGITTIMATI - LA PARTE CONTRO CUI E STATA PROPOSTA L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE E QUELLA CHIAMATA AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - OGGETTO - CONTRO LO STESSO PUNTO DELLA DECISIONE - NON NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - RAPPORTI CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - SOGGETTI LEGITTIMATI - LA PARTE CONTRO CUI E STATA PROPOSTA L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE E QUELLA CHIAMATA AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - OGGETTO - CONTRO LO STESSO PUNTO DELLA DECISIONE - NON NECESSITA.*
L'impugnazione incidentale tardiva incontra una sola limitazione, a norma dell'art 334 cod proc civ' essa deve essere cioe proposta dalla parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale o dalla parte chiamata ad integrazione del contraddittorio a norma dello art 331 cod proc civ. le parti legittimate alle impugnazioni incidentali tardive non incontrano altri ostacoli o altre limitazioni quanto all'oggetto del loro gravame. (nella specie, era stata eccepita la inammissibilita del ricorso incidentale per Cassazione perche rivolto contro un punto della decisione diverso da quelli impugnati dal ricorrente principale). (contra 2500'71, mass n 353527).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)