Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 26/07/1971 (Rv. 353527 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - PUO ESSERE PROPOSTA SOLO DALLA PARTE CONTRO CUI E STATA PROPOSTA LA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE O CHE SIA STATA CHIAMATA AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - LO STESSO CAPO O PUNTO DELLA SENTENZA INVESTITO DALLA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE O UN CAPO OD UN PUNTO IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - PUO ESSERE PROPOSTA SOLO DALLA PARTE CONTRO CUI E STATA PROPOSTA LA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE O CHE SIA STATA CHIAMATA AD INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO - OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - LO STESSO CAPO O PUNTO DELLA SENTENZA INVESTITO DALLA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE O UN CAPO OD UN PUNTO IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE.*
L'impugnazione incidentale tardiva puo essere proposta solo dalla parte contro la quale e stata proposta impugnazione, ovvero dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art 331 cod proc civ e va mantenuta nell'ambito dell'oggetto del giudizio di impugnazione quale risulta fissato, in modo immutabile, dall'impugnazione principale. L'impugnazione incidentale tardiva, pertanto, deve avere ad oggetto lo stesso capo, o punto, della sentenza investito dall'impugnazione principale, o quanto meno un capo, o punto, della sentenza che si trovi con quello impugnato in rapporto di dipendenza o connessione. (nella specie, si controverteva del regime tributario di un atto, contenente una compravendita ed una permuta stipulata da soggetti diversi e la Corte di merito aveva escluso la connessione o dipendenza dei capi della sentenza riguardanti rispettivamente la compravendita e la permuta. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria osservandò che ai sensi dell'art 9 della legge di registro se un atto comprende piu Disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre ciascuna di esse e sottoposta a tassazione come se fosse un atto distinto che non giovava invocare il vincolo della solidarieta nell'obbligazione tributaria - art 93 n 1 della legge di registro - dato che tale solidarieta riguarda solo le parti contraenti del singolo negozio le quali non sono tenute anche per l'imposta gravante su altro negozio contenuto nello stesso atto ed al quale siano rimaste estraneè che, infine, l'Obbligo di pagamento dell'importo totale delle imposte riguardanti tutte le convenzioni comprese nell'atto - art 91 legge di registro - deriva dal meccanismo della registrazione e non gia dal carattere unitario della tassazione, nel caso di piu convenzioni comprese nell'atto, sicche una volta eseguita la registrazione, le eventuali tasse complementari o suppletive gravano, con vincolo solidale, solo su coloro che sono parti della singola convenzione considerata). (contra 2540'71, mass n 353589).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 91 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)